Obbligo di valutazione hp14: informazioni utili

Obbligo di valutazione hp14: informazioni utili

Quando citiamo la sigla HP14, ci riferiamo a tutti quei rifiuti che vengono classificati come ecotossici e quindi pericolosi per l’ambiente. Nonostante questo, c’è stata molta confusione all’interno dei decreti legge riguardo i parametri e i criteri da seguire per la loro classificazione. Inizialmente fu deciso, con il decreto 2/2012, di seguire le linee guida dell’accordo ADR (Accordo Europeo relativo al trasporto delle merci pericolose su strada) per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6  e M7  con il quale il criterio di attribuzione della caratteristica di ecotossicità (H14) si applicava a: tutti i rifiuti per i quali l’attribuzione del codice CER (pericoloso o non; i cosiddetti “codici a specchio”) dipende dalla presenza o meno di sostanze pericolose oltre determinate soglie; tutti i rifiuti già classificati come pericolosi “all’origine” anche se è stata loro già attribuita una o più caratteristiche di pericolo. Il 4 luglio 2017 è poi entrata in vigore la nuova direttiva con il Regolamento (UE) 997/2017, che modifica e chiarisce le modalità, i parametri e l’obbligo di classificazione HP14. Questa non è bastata tuttavia a rendere definitivamente chiaro l’argomento che subirà ulteriori modifiche con il Regolamento (UE) 1179/2016 che, con applicabilità tassativa a partire dal 1 Marzo 2018, ha introdotto fattori moltiplicativi per le indicazioni di pericolo di alcune sostanze nella valutazione della loro pericolosità. Vediamo insieme in ordine le diverse modifiche sopraggiunte con i nuovi decreti.

Nuova classificazione e relativi dubbi

Il Regolamento (UE) 997/2017, come dicevamo, stabilisce i nuovi criteri per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

  1.  I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 % (1000 mg/Kg). [c(H420) ≥ 0,1 %]
  2.  I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]
  3.  I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a  1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a  10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma).[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%]
  4.  I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) si applica un valore soglia dell’1 %.

Questo decreto tuttavia è stato applicato a partire dal 5 luglio 2018, creando delle incertezze sulle modalità da seguire prima di tale data. A seguire, il 1 marzo 2018, subentrano nuove modifiche che portano ad una riclassificazione di alcune sostanze, portando ulteriore confusione, in quanto sostanze e rifiuti considerati non pericolosi fino a questo momento, ora potrebbero diventarlo e viceversa. Si è creato quindi un arco temporale tra i vari decreti che pone molti dubbi ed incongruenze con il modello europeo ADR seguito fino ad ora.

Come procedere quindi per la classificazione HP14?

Tutti i produttori di rifiuti speciali, i quali sono tenuti sempre ad effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti, devono:

  • Verificare se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413.
  • Procedere al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal regolamento UE 997/2017

Una volta eseguito questo passaggio, si dovrà procedere alla riclassificazione dei propri rifiuti prestando attenzione anche ai registri di carico e scarico. Se il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR, e continua ad esserlo secondo il Regolamento 2017/997, allora non cambia nulla ed al rifiuto continua ad essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14; altrimenti subentrano le possibili eventualità:

  • Il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e non lo è più ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo ai sensi del regolamento 1357/2014, allora si assegnerà il codice CER non pericoloso;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” non dovrà più essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” e non siano più attribuibili altre caratteristiche di pericolo, sarà necessario individuare un codice CER non pericoloso;
  • Il rifiuto era classificato non ecotossico ai sensi del regolamento ADR e lo diventa ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” non pericoloso dovrà essere assegnato il codice CER pericoloso ed attribuita la caratteristica di pericolo HP14;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” pericoloso dovrà essere attribuita anche la caratteristica di pericolo HP14;
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” si aggiungerà la caratteristica di pericolo HP14

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Ecologia Oggi è un’azienda che opera nel settore ambientale da più di 30 anni in Calabria e in tutto il Meridione, e nasce con l’intento di erogare servizi ecologici integrati, valorizzando il recupero al posto del conferimento in discarica e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la raccolta, il recupero e uno smaltimento responsabile dei rifiuti che intaccano l’ecosistema. È inoltre a servizio delle aziende per la raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Per avere maggiori informazioni riguardo la classificazione e i nostri servizi, visita il nostro sito oppure scrivici un’email all’indirizzo info@ecologiaoggi.it.