Obbligo di valutazione hp14: informazioni utili
Quando citiamo la sigla HP14, ci riferiamo a tutti quei rifiuti che vengono classificati come ecotossici e quindi pericolosi per l’ambiente. Nonostante questo, c’è stata molta confusione all’interno dei decreti legge riguardo i parametri e i criteri da seguire per la loro classificazione. Inizialmente fu deciso, con il decreto 2/2012, di seguire le linee guida dell’accordo ADR (Accordo Europeo relativo al trasporto delle merci pericolose su strada) per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 e M7 con il quale il criterio di attribuzione della caratteristica di ecotossicità (H14) si applicava a: tutti i rifiuti per i quali l’attribuzione del codice CER (pericoloso o non; i cosiddetti “codici a specchioâ€) dipende dalla presenza o meno di sostanze pericolose oltre determinate soglie; tutti i rifiuti già classificati come pericolosi “all’origine†anche se è stata loro già attribuita una o più caratteristiche di pericolo. Il 4 luglio 2017 è poi entrata in vigore la nuova direttiva con il Regolamento (UE) 997/2017, che modifica e chiarisce le modalità , i parametri e l’obbligo di classificazione HP14. Questa non è bastata tuttavia a rendere definitivamente chiaro l’argomento che subirà ulteriori modifiche con il Regolamento (UE) 1179/2016 che, con applicabilità tassativa a partire dal 1 Marzo 2018, ha introdotto fattori moltiplicativi per le indicazioni di pericolo di alcune sostanze nella valutazione della loro pericolosità . Vediamo insieme in ordine le diverse modifiche sopraggiunte con i nuovi decreti.
Nuova classificazione e relativi dubbi
Il Regolamento (UE) 997/2017, come dicevamo, stabilisce i nuovi criteri per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 % (1000 mg/Kg). [c(H420) ≥ 0,1 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma).[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25%]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 % (250000 mg/Kg). Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 1000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 (ovvero, se il composto è ad una concentrazione inferiore a 10000 mg/Kg, non si mette proprio nella somma) si applica un valore soglia dell’1 %.
Questo decreto tuttavia è stato applicato a partire dal 5 luglio 2018, creando delle incertezze sulle modalità da seguire prima di tale data. A seguire, il 1 marzo 2018, subentrano nuove modifiche che portano ad una riclassificazione di alcune sostanze, portando ulteriore confusione, in quanto sostanze e rifiuti considerati non pericolosi fino a questo momento, ora potrebbero diventarlo e viceversa. Si è creato quindi un arco temporale tra i vari decreti che pone molti dubbi ed incongruenze con il modello europeo ADR seguito fino ad ora.
Come procedere quindi per la classificazione HP14?
Tutti i produttori di rifiuti speciali, i quali sono tenuti sempre ad effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti, devono:
- Verificare se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413.
- Procedere al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal regolamento UE 997/2017
Una volta eseguito questo passaggio, si dovrà procedere alla riclassificazione dei propri rifiuti prestando attenzione anche ai registri di carico e scarico. Se il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR, e continua ad esserlo secondo il Regolamento 2017/997, allora non cambia nulla ed al rifiuto continua ad essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14; altrimenti subentrano le possibili eventualità :
- Il rifiuto era classificato
ecotossico ai sensi del regolamento ADR e non lo è più ai sensi del
regolamento 2017/997
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio†se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo ai sensi del regolamento 1357/2014, allora si assegnerà il codice CER non pericoloso;
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto†non dovrà più essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto†e non siano più attribuibili altre caratteristiche di pericolo, sarà necessario individuare un codice CER non pericoloso;
- Il rifiuto era classificato non
ecotossico ai sensi del regolamento ADR e lo diventa ai sensi del
regolamento 2017/997
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio†non pericoloso dovrà essere assegnato il codice CER pericoloso ed attribuita la caratteristica di pericolo HP14;
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio†pericoloso dovrà essere attribuita anche la caratteristica di pericolo HP14;
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto†si aggiungerà la caratteristica di pericolo HP14
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Ecologia Oggi è un’azienda che opera nel settore ambientale da più di 30 anni in Calabria e in tutto il Meridione, e nasce con l’intento di erogare servizi ecologici integrati, valorizzando il recupero al posto del conferimento in discarica e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la raccolta, il recupero e uno smaltimento responsabile dei rifiuti che intaccano l’ecosistema. È inoltre a servizio delle aziende per la raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Per avere maggiori informazioni riguardo la classificazione e i nostri servizi, visita il nostro sito oppure scrivici un’email all’indirizzo info@ecologiaoggi.it.